Dare una casa in comodato d’uso gratuito a un figlio può essere una soluzione con diversi vantaggi, ma quanto si pagherà di IMU?
Si sottolinea spesso quanto i ragazzi abbiano difficoltà ad acquisire indipendenza, per questo tendono a restare anche ben oltre i 30 anni a casa con i genitori. Non è detto però che si faccia questo solo perché “mammoni”, come si usa dire, o perché questo faccia comodo. Spesso, infatti, hanno guadagni troppo bassi e contratti a termine, lasciare il nido può essere difficile, a maggior ragione per chi vive in una grande città.
C’è però una soluzione che può essere davvero vantaggiosa, ma che molti potrebbero non conoscere e che sarebbe davvero ideale in molti casi, anche se non sempre percorribile. Si tratta della concessione di una casa in comodato d’uso gratuito a un figlio su decisione dei genitori, magari perché avevano un immobile di loro proprietà che era rimasto inutilizzato. E’ bene però sapere cosa comporti questa mossa anche a livello di spese, IMU compresa.
Casa in comodato d’uso e un figlio e IMU: ecco quanto si spende
Una casa è in comodato d’uso gratuito, secondo l’articolo 1803 del Codice Civile, quando “una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Si ha così il diritto di utilizzare la casa nella modalità che si preferisce, ma senza dover versare alcuna cifra.
Tutto avviene in maniera semplice, non è nemmeno necessario sottoscrivere un verbale, anche se sarebbe bene firmare almeno un contratto, così che entrambe le parti siano a conoscenza dei dettagli dell’accordo. Una soluzione simile può essere quindi ideale quando i genitori vogliono destinare un proprio bene a un figlio, magari in attesa che raggiunga una maggiore indipendenza economica. E’ però naturale chiedersi come ci si debba comportare in questo caso con i vari tributi, IMU compresa.
La legge a riguardo parla chiaro, l’IMU deve essere pagata se si verificano determinate condizioni:
- sulle unità abitative di lusso, classificate cioè nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- sui terreni agricoli;
- sulle abitazioni diverse da quella principale, cioè sulle cosiddette seconde case;
- su fabbricati commerciali e industriali;
- sulle aree fabbricabili.
La legge (comma 747, l. n. 160/2019) si esprime in maniera specifica anche in merito al comodato d’uso gratuito, ben sapendo come possa essere considerata una situazione tutt’altro che rara. In questo caso la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari – fatta eccezione per gli immobili di lusso – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè, ai figli o ai genitori) che le utilizzano come abitazione principale. Ci sono però dei requisiti che devono essere rispettati, ovvero:
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il contratto sia registrato.
Si può usufruire di questo beneficio anche se il comodante , oltre all’immobile concesso in comodato, ha nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, a eccezione delle unità abitative di lusso.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.